Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.L. 24/06/2003 n. 147

Art. 5-quater - Proroga di interventi in favore del settore agricolo

1. E' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all' «Institut Agricole Regional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.)

Art. 6 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002 n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005». 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso con tratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002 n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed al- l'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonchè le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti». Il regolamento (CEE) 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 (Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile) è stato pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969 n. 156. Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (Direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «Art. 5 -

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto. Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro.

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione ditali obiettivi.

3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di: costituire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale; stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III; disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri; sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative: avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria».

Art. 7 - Enti pubblici

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002 n. 137».

2. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe. 2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7ter, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi». 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

-legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002 n. 137, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione ». Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2003 n. 137. Si riporta il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59.): «Art. 91 - Registro italiano dighe - RID

1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997 n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994 n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale». Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate): «7-ter. All'art. 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, le paro le: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"». Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

-legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata: «5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 113 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente

articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, possono affidare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata».

 

Pagina 2/11 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional